Lavoratori

     Le informazioni qui pubblicate fanno riferimento al C.C.N.L. ed agli accordi Nazionali in vigore, al C.C.P.L. ed agli accordi sulle assistenze tra il Collegio dei Costruttori Edili ed Affini, le Associazioni Artigiane di Categoria e la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL della Provincia di Pavia.

Tutte le prestazioni (ad escusione di Malattia e Infortunio, Anzianità Professionale Edile, Indennità di Trasporto e Vestiario) vengono erogate solo su richiesta del lavoratore.

Per poter usufruire di tutte le prestazioni extracontrattuali il lavoratore deve risultare, alla data dell’evento o della presentazione della domanda, alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa edile o, se si trova in stato di disoccupazione, deve aver interrotto l’ultimo rapporto di lavoro da non più di sei mesi con un’impresa esercente l’attività edile o affine iscritta alla Cassa in regola con il versamento delle percentuali e delle contribuzioni dovute.

Il lavoratore, inoltre, deve aver maturato almeno uno dei seguenti requisiti:

    • 900 ore lavorative nel semestre precedente
    • 1.800 ore lavorative nell’anno precedente

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per:

    • malattia, infortunio e malattia professionale;
    • sciopero;
    • integrazione per sospensione o riduzione dell’attività con intervento della CIG;
    • ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue;
    • aspettativa;
    • assenza ingiustificata solo se vi è stata irrogazione di sanzione disciplinare;
    • provvedimenti restrittivi adottati dall’ autorità giudiziaria;
    • previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Norme a tutela della maternità e paternità”;
    • assistenza a un parente disabile;
    • donazione sangue;
    • congedo matrimoniale;
    • richiamo alle armi o vigili del fuoco o protezione civile.

I figli o il coniuge, dove previsto, devono risultare a carico, ai sensi della normativa in materia di assegni per il nucleo familiare.

In deroga a quanto previsto dall’accordo 19 marzo 1993 in materia di requisti per avere diritto alle assistenze, al fine di tutelare i lavoratori iscritti a questa Cassa edile che prestano temporaneamente la propria opera in ambito territoriale diverso, le prestazioni a favore dei lavoratori saranno erogate tenendo conto, ai fini della maturazione del diritto, anche delle ore di lavoro prestate in altre province (ex accordo del 24/12/02), previa opportuna certificazione, presso Casse edili che accettino la reciprocità dei trattamenti (ex accordo del 21/10/09).

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L’App gratuita per i lavoratori iscritti in Cassa

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La previdenza integrativa dei lavoratori edili

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Le assistenze sanitarie dei lavoratori edili

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