Fondo prepensionamenti
Come previsto dai verbali di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dal successivo accordo nazionale attuativo del 10 Settembre 2020, è stata istituita la prestazione per agevolare alla pensione i lavoratori inquadrati con la qualifica di “Operaio”.
La prestazione è stata aggiornata dall’accordo nazionale del 21 settembre 2023, accordo che ha inoltre aggiunto una nuova prestazione riguardante l’integrazione dell’importo Naspi che va riconosciuto al 100% dall’inizio del decalage in poi, fino a concorrere con l’importo massimo previsto dalla stessa.
La prestazione si rivolge a tutti i lavoratori operai con 2.100 ore di contribuzione A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro (al netto dei periodi di cassa integrazione) che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) rientrare in una delle seguenti ipotesi:
a) fine contratto di lavoro a tempo determinato;
b) licenziamento collettivo;
c) licenziamento per G.M.O. con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento;
d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi;
e) definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento;
3) possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
a) 24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
b) 48 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
c) 36 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La prestazione contributiva (di cui ai punti “a” e “b”) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
La prestazione di integrazione al reddito (di cui ai punti “a” e “c”) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
La domanda, dovrà essere presentata alla Cassa edile dove risulta iscritto il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro, e dovrà essere corredata da:
1) Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all’accesso alla pensione anticipata;
2) Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
3) Ipotesi data presunta di pensionamento.
Nella fase di avvio e sino ad esaurimento delle risorse utili per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio è istituito il Fondo territoriale il quale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° Gennaio 2021 sulla base delle graduatorie stilate in relazione alle domande pervenute dal 1° Ottobre al 14 Dicembre 2020.
A partire dal 1° Aprile 2021 la prestazione verrà erogata dal Fondo nazionale e la Cassa Edile ricevente la domanda del lavoratore la sottoporrà, dopo aver espletato le attività, alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE). Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale, sulla base delle schede inviate da ogni singola Cassa edile ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile dalla quale è pervenuta la richiesta entro le seguenti date: 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio, 1° Ottobre.
Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.
La Cassa edile competente erogherà al lavoratore al termine del periodo Naspi e previa presentazione della seguente documentazione:
- Autocertificazione;
- Modello C2 (disoccupazione);
la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario sul c/c intestato al lavoratore, indicato da quest’ultimo nel modulo di richiesta, nei seguenti termini:
- Prestazione di sostegno al reddito: erogazione mensile entro la fine del singolo mese di competenza.
- Prestazione contributiva: versamento anticipato al lavoratore per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall’INPS. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento delle condizioni attestate dal modello C2 (disoccupazione). Le prestazioni si sospendono nel caso in cui l’operaio lavori durante il periodo “integrato”.
Il beneficio decade in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario).
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