Imprese / Consulenti

   Le imprese del settore edile e affini che hanno alle loro dipendenze lavoratori, hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile di competenza per territorio. L’obbligo di iscrizione alla Cassa edile (organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva) derivante da una disposizione di natura contrattuale, è ribadito da diverse norme legislative:

  • Legge n° 55/1990 art. 18
  • D. Lgs. n° 81/2008 art. 90
  • D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 art. 105 c. 9

   Le imprese distaccatarie comunitarie devono denunciare in Cassa edile il personale distaccato (per Austria, Francia, Germania e San Marino esiste la reciproca possibilità dell’esonero dell’Impresa dall’iscrizione presso la Cassa edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza).
Per iscriversi, l’Impresa deve compilare il presente modulo ed inviarlo all’indirizzo e-mail: appalti@cassaedilepavia.it
Per maggiori informazioni vedi “Info Appalti“.

Sentenza del 09/05/2022 e Sentenza del 14/03/2022 Sentenze emesse dal Tribunale di Campobasso, con le quali i giudici, richiamando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9803/20, hanno affermato che “l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile non deriva dalla adesione ad un CCNL piuttosto che ad un altro ma dall’oggettivo svolgimento di attività rientrante nel settore edile”

Ordinanza Tribunale di Catanzaro R.G. 1468/2020 del 22/01/2021 Criterio dell’attività effettivamente svolta.

Sentenza Corte di Cassazione n. 9803/2020 Confermato l’orientamento dei giudici di merito in tema di obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa edile di un’impresa che, pur essendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o, comunque ad essa ausiliaria.

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2018
Mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza.

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