Info Appalti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 16/2012, si è occupato dell’utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi che di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, dando indicazione operative al proprio personale ispettivo al fine di ricondurre tali lavoratori nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario della prestazione.
Vedi anche:
28/10/2015 – Circolare
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16/2012
Fermo restando quanto previsto dalla legge, le imprese non possono assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. È prevista la possibilità di impiegare un lavoratore part-time, purché non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno in forza all’impresa (es. assunzione di un lavoratore a tempo parziale in una azienda che occupa 4 lavoratori a tempo pieno).
Non rientrano nei limiti di assunzione part-time i seguenti casi:
- – impiegati
- – operai non adibiti alla produzione ad esclusione degli autisti (es.: addetti alle pulizie, cuochi)
- – operai di 4° livello
- – operai occupati in lavori di restauro e archeologici
- – operai che usufruiscono di trattamento pensionistico
- – trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente o comprovata necessità di assitenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o disabilità che richiedono assistenza continua
Le sole imprese artigiane, che occupano da 0 a 3 dipendenti, hanno la possibilità di assumere un solo dipendente con contratto part-time, per un periodo massimo temporale definito convenzionalmente in 912 ore annuali.
Vedi anche:
CCNL del 18/06/2008 art. 78 Industria
CCNL del 23/07/2008 art. 97 Artigianato
Accordo del 09/03/2010 Artigianato – Interpretazione ed applicazione c. 9 art. 97 del CCNL
In riferimento all’utilizzo dei VOUCHER l’art. 48 del D.Lgs 81/2015 esclude che vi si possa fare ricorso nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Del resto già la circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali escludeva che un’impresa potesse reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi.
Vedi anche:
28/10/2015 – Circolare
Art. 48 D.Lgs 81/2015
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4/2013
Decreto Legge n. 13 del 25/02/2022 – “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” – vedi circolare Cassa edile del 29/04/2022
Opere a scomputo (Copia lettera del giugno 2009 trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Pavia)
I testi riportati non hanno valore di ufficialità. A tal fine consultare la Gazzetta Ufficiale
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