Anzianità Professionale Edile

   Hanno diritto alla prestazione per l’Anzianità Professionale Edile gli operai che possono far valere nel biennio precedente l’erogazione (ad esempio per l’anno 2003 viene considerato il periodo 01/10/2000-30/09/2002) almeno 2100 ore.
Agli effetti dell’accertamento del requisito (2100 ore) la Cassa edile registra a favore di ciascun operaio, oltre alle ore ordinarie, anche le ore di assenza dal lavoro per malattia o infortunio indennizzate dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L., 88 ore di assenza per congedo matrimoniale effettivamente goduto e 88 ore per ogni mese intero di servizio di leva.
Per la registrazione di eventuali ore di assenza delle quali la Cassa edile non sia a conoscenza (servizio militare, congedo matrimoniale, ecc.) deve essere fatta specifica richiesta su appositi moduli entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del diritto.
In ogni caso di abbandono del settore dopo il raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia ovvero a seguito di invalidità permanente assoluta debitamente accertata dall’I.N.P.S. o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettono la permanenza nel settore stesso, all’operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa edile anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o che comunque abbiano maturato il requisito previsto e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa edile gli accantonamenti prescritti, la Cassa eroga, su richiesta dell’operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale in vigore al momento dell’evento.
La prestazione per l’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima ed è calcolata moltiplicando il numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e denunciate alla Cassa edile nel 2° anno del biennio, per degli importi orari stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per coascuna categoria.
La liquidazione del premio A.P.E. viene effettuata in occasione del 1° maggio di ogni anno, in automatico, sulla base delle denunce mensili inviate dalle imprese e regolarmente pagate.

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