Integrazione malattia

Durante l’assenza dal lavoro per malattia, l’impresa è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore corrispondente alla divisione per 6 (sei) dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia (40/6=6,667).

La retribuzione oraria presa a base di calcolo è costituita dal minimo di paga, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore.

La quota oraria così ottenuta dovrà essere moltiplicata per i coefficienti stabiliti dal contratto e per i giorni di malattia, con esclusione delle domeniche e delle festività.

Coefficienti da applicare

  • Per il 1°, 2° e 3° giorno non spetta nessuna indennità integrativa se la malattia ha una durata inferiore od uguale a 6 giorni (*)
  • Per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia ha una durata compresa tra 7 e 12 giorni: 0,500 + 0,0495
  • Per il 1°, 2° e 3° giorno se la malattia ha una durata superiore a 12 giorni: 1,000 + 0,0495
  • Dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’I.N.P.S.: 0,330 + 0,0495
  • Dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’I.N.P.S.: 0,107 + 0,0495
  • Dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’I.N.P.S.: 0,500 + 0,0495. Per l’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo l’integrazione va corrisposta fino al compimento del 12° mese (rinnovo C.C.N.L. del 20/05/2004)
  • Per gli apprendisti, dal gennaio 2007, valgono gli stessi coefficienti di cui sopra.

Al superamento del 270° giorno di malattia, gli operai che hanno percepito l’indennità di malattia, possono richiedere un sussidio per la durata di ulteriori tre mesi.

(*) La Cassa edile eroga ai lavoratori, per i primi tre giorni di malattia (carenza) dal 1° ottobre 2009, escluse le giornate festive, i sabati e le domeniche, una indennità integrativa di € 41,00 giornalieri.

L’indennità integrativa di malattia non spetta se l’operaio è in prova.

Durante l’assenza per malattia è dovuto al lavoratore l’accantonamento per ferie, permessi e gratifica natalizia per intero, nella misura del 18,5% lordo; il 14,20% andrà accantonato alla Cassa edile.

Il calcolo deve essere effettuato sulla base all’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante o, in assenza di attività lavorativa, sull’orario contrattuale normale.

Malattia

Calcolo Integrazione Malattia

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